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Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 28/03/2003 (Rv. 561545 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Invalidità causata da fatto del terzo - Prestazione previdenziale - Erogazione - Diritto di surroga dell'INPS - Portata - Importo in concreto corrisposto - Esclusione - Valore capitale della prestazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di assegno ordinario di invalidità.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561545-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il diritto dell'INPS di surrogazione, ex art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. Pertanto, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo; riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedro luogo alla liquidazione della prestazione; confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi; soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, piò o meno prolungato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 30/03/1987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)