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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 02)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661001-02

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello, la quale, nella valutazione comparativa degli aspiranti, aveva debitamente dato conto della scelta operata dopo aver tenuto in considerazione tutti gli elementi a disposizione, senza trascurare quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del ricorso per cassazione, dichiarato infondato).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)