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REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Testo in vigore al

Art. 7

Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

  1. a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

  2. b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

  1. a) le disposizioni dell'Accordo del 27 luglio 1950, riveduto il 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

  2. b) le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

  3. c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato II.

Art. 8

Conclusione di convenzioni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 9

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili ai lavoratori cui è applicabile il presente regolamento e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Art. 10

Revoca delle clausole di residenza

Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'instituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione on ad una rendita di superstite.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Art. 11

Rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 12

Divieto di cumulo delle prestazioni

1. Il presente regolamento non può conferire, ne mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articolo 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articolo 46, 50, 51, o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4. La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, lettera c) o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anche essa all'onere di una prestazione per malattia professionale concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto alla istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.

Titolo II. Determinazione della legislazione applicabile

Art. 13

Norme generali

1. Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17,

  1. a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

  2. b) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato;

  3. c) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

  4. d) il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da uno Stato membro conserva la qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Stato; se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Art. 14

Norme particolari

1. La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

  1. a) i) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente e distaccato da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di quest'ultima, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non superi i dodici mesi e che egli non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco;

  2. ii) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile fino al compimento del lavoro,a condizione che l'autorità competente dello Stato nel cui territorio il lavoratore è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

  3. b) Il lavoratore dei trasporti internazionali occupato nel territorio di due o più Stati membri, che fa parte del personale viaggiante o navigante e che è al servizio di un'impresa che effettua, per conto d'altri o per conto proprio, trasporti di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne ed ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia,

  4. i) il lavoratore occupato da una succursale o da una rappresentanza permamente che l'impresa in questine possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essan ha la propria sede, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permamente si trova;

ii) il lavoratore occupato prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetto alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa che lo occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permamente in tale territorio.

  1. c) Il lavoratore diverso dal lavoratore dei trasporti internazionali, che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri, è soggetto:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che lo occupa ha la propria sede od il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati nei quali esercita la sua attività.

  1. d) Il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro da un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

2. La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

  1. a) il lavoratore occupato da un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, alle condizioni previste nel paragrafo 1, lettera a);

  2. b) il lavoratore che, non essendo abitualmente occupato in mare, è occupato nelle acque territoriali od in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, senza appartenere all'equipaggio di tale nave, è soggetto alla legislazione del primo Stato;

  3. c) il lavoratore che è occupato a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuito per tale occupazione da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché ivi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita che esercita un'attività professionale non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro.

Art. 15

Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

— a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

— a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

3.

Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di una altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

L'interessato che chiede di essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro la cui legislazione prevede, oltre a tale assicurazione, un'assicurazione complementare facoltativa, non può essere ammesso che a quest'ultima assicurazione.

Art. 16

Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Communità europee

1. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati, l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

Art. 17

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri o le autorità competenti di detti Stati possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

Titolo III. Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni

Capo 1. Malattia e maternità

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 18

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione compentente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che il lavoratore interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

Sezione 2. Lavoratori e loro familiari

Art. 19

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali

1. II lavoratore che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

  1. a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzioni del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fosse ad essa iscritto;

  2. b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Art. 20

Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme particolari

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse. I familiari possono beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

Art. 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. II lavoratore e i familiari di cui all'articolo 19, che dimorano nell territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedessero, anche se essi hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità. Tale disposizione non si applica tuttavia al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

2. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima del trasferimento della residenza.

Art. 22

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatte

1. II lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e

  1. a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

  2. b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

  3. c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato, ha diritto:

  4. i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

  5. ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

3. I familiari di un lavoratore beneficiano delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le prestazioni in natura.

4. II fatto che il lavoratore beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

Art. 23

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario medio, determina tale salario medio esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario forfettario, tiene conto esclusivamente del salario forfettario oppure, eventualmente, della media dei salari forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Art. 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. II lavoratore cue l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto, per sé o per un suo familiare, ad una protesi,a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore è già iscritto alla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 3. Disoccupati e loro familiari

Art. 25

1. Un lavoratore disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):

  1. a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

  2. b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo di percezione di prestazioni in danaro.

2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1 può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Sezione 4. Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 26

Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1. Il lavoratore, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pension o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, posto che vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro se risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2. Il richiedente una pensione o una rendita il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che, in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione cui incombe l'onere delle prestazioni in natura dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

Sezione 5. Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

II titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio resiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.