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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3300 del 08/02/2017 (Rv. 643257 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Fallimento del debitore - Divieto di applicazione - Decorrenza dalla sentenza di fallimento - Salvezza degli interessi già maturati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643257-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)