Sez. 1, Sentenza n. 15340 del 25/07/2016 (Rv. 640670 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE | Convenzione di lottizzazione e convenzione urbanistica - Differenze - Opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante - Natura di opera pubblica - Conseguenze nella vigenza della l. n. 10 del 1977 - Diritto della P.A. al trasferimento.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE
La convenzione di lottizzazione, diversamente dalla convenzione urbanistica, che ha natura di contratto ad oggetto pubblico, è uno strumento urbanistico volto a suddividere il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto del territorio, sicché, nella vigenza della l. n. 10 del 1977, applicabile "ratione temporis", le opere di urbanizzazione realizzate a seguito della convenzione, anche se a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, hanno sempre natura di opera pubblica, con conseguente insorgenza dell'obbligo, a carico del privato lottizzante, di trasferirle alla P.A.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)