Sez. 2, Sentenza n. 146 del 09/01/1993 (Rv. 480201 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - In genere | Terrazzo con mansarda o sottotetto realizzata in sostituzione del tetto preesistente - Esercizio delle facoltà previste dall'art. 1127 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - In genere
La realizzazione di una terrazza con una mansarda o sottotetto praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adiacente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà previste dall'art. 1127 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)