Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 20/03/2026 (Rv. 677884-01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Apertura della liquidazione giudiziale - Incompetenza territoriale - Eccezione o rilievo non oltre l'udienza di comparizione - Necessità - Conseguenze. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
CCII [ rnc : art = 0027 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)