Sez. 3, Ordinanza n. 436 del 08/02/1974 Cc. (dep. 15/06/1974) Rv. 127191 - 01
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - PENE CONCORRENTI - PENE DI SPECIE DIVERSA - SI CONSIDERANO COME PENA UNICA DELLA SPECIE PIU GRAVE - PRINCIPIO DELLA UNITA DELLA PENA CUMULATA E DEL RAPPORTO ESECUTIVO - RIFERIBILITA DELLA CARCERAZIONE SUBITA AD UNA DETERMINATA CONDANNA - IMPOSSIBILITA - INDIVIDUALITA DELLE SINGOLE PENE - SOPRAVVIVENZA A DETERMINATI EFFETTI.*
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - PENE CONCORRENTI - PENE DI SPECIE DIVERSA - SI CONSIDERANO COME PENA UNICA DELLA SPECIE PIU GRAVE - PRINCIPIO DELLA UNITA DELLA PENA CUMULATA E DEL RAPPORTO ESECUTIVO - RIFERIBILITA DELLA CARCERAZIONE SUBITA AD UNA DETERMINATA CONDANNA - IMPOSSIBILITA - INDIVIDUALITA DELLE SINGOLE PENE - SOPRAVVIVENZA A DETERMINATI EFFETTI.*
L'art 76, comma secondo, cod pen dispone che le pene di specie diversa, concorrenti a norma degli artt 74 e 75 cod pen, si considerano, al pari di quelle di specie identica, e per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piu grave, cosi formulando il principio della unita della pena cumulata e del rapporto esecutivo. Da cio consegue che, all'interno del rapporto di esecuzione, che e attuato nei confronti di chi abbia riportato piu condanne, non e mai possibile riferire un periodo di carcerazione all'una piuttosto che all' altra condanna, essendo ogni detenzione riferibile alla pena unitaria nel suo complessivo ammontare, ed avendo perduto le singole pene concorrenti nel cumulo la loro individualita, che sopravvive soltanto ai determinati e speciali effetti indicati nel medesimo comma secondo dell' art 76 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 74, Cod. Pen. art. 75, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)