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Sez. 1, Sentenza n. 4639 del 22/05/1987 (Rv. 453309 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MUTAMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453309-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MUTAMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI ADOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Dall'interpretazione dell'art. 15 della legge 4 maggio 1983 n. 184, si desume che l'adottabilità del minore può essere dichiarata solo quando la situazione di abbandono sussistente all'atto della instaurazione del procedimento persiste al tempo della sua conclusione. Tuttavia, a far venir meno lo stato di abbandono non è sufficiente la mera affermazione di disponibilità all'assistenza (traducentesi in una mera manifestazione di volontà contraria all'adottabilità), ma occorre che questa sia accompagnata da elementi oggettivi e comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale enunciazione di proposito. (V 4394/86, mass n 447155; (V 512/86, mass n 444108; (V 6564/83, mass n 431275).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)