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Sez. 3, Sentenza n. 12756 del 17/11/1999 (Rv. 531236 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Morte del leso - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531236-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

La persona deceduta immediatamente in conseguenza dell'altrui atto illecito non acquista, e dunque non trasmette agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno biologico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)