Sez. 3, Sentenza n. 12756 del 17/11/1999 (Rv. 531236 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Morte del leso - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La persona deceduta immediatamente in conseguenza dell'altrui atto illecito non acquista, e dunque non trasmette agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno biologico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)