Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 27/06/1966 (Rv. 323256 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO - MODIFICA - A MAGGIORANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO - MODIFICA - A MAGGIORANZA.*
Se il regolamento condominiale, predisposto dal costruttore dello edificio ed accettato dai condomini nei singoli Atti di acquisto si limita, nell'interesse collettivo di costoro, ad istituire e disciplinare un servizio condominiale -nella specie, portierato- tendente essenzialmente alla custodia e alla pulizia delle cose comuni, senza attribuire ad alcuno dei condomini speciali diritti e vantaggi, e lecita la sostituzione di quel servizio, riconosciuto oneroso, con altri mezzi idonei, deliberata dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini e non all'unanimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)