Sez. 3, Sentenza n. 40541 del 18/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260652 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Interventi in totale e in parziale difformità dal permesso di costruire - Differenze - Criteri di individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)