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Sez. L, Sentenza n. 15070 del 06/06/2008 (Rv. 603624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Diritto del lavoratore sottoposto a custodia cautelare o ad arresti domiciliari alla reintegrazione nel posto di lavoro - Presupposti - Licenziamento intimato esclusivamente in ragione dello stato di detenzione - Necessità - Deduzione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'art. 102 bis disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che chi sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero a quella degli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione, presuppone che il licenziamento sia stato determinato dallo stretto rapporto di causalità con la detenzione, e cioè che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello "status custodiae" del prestatore d'opera. Ne consegue che la domanda fondata sulla citata disposizione ha ad oggetto fatti costitutivi diversi rispetto all'impugnativa del licenziamento per fatti disciplinari o per impossibilità sopravvenuta ed è inammissibile se proposta per la prima volta in appello, né può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro ove il licenziamento risulti in via autonoma giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso evidenziando che la sentenza impugnata aveva accertato che il licenziamento era stato intimato al lavoratore sottoposto alla misura della custodia in carcere sia per motivi disciplinari, sia per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non dipendente dallo stato cautelare ma dalla mancanza del tesserino aeroportuale abilitativo all'accesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 102 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 102 bis, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)