Sez. 5, Ordinanza n. 3168 del 14/10/1971 Cc. (dep. 12/01/1972) Rv. 119809 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL PUBBLICO MINISTERO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA CON UNA NOTA DALLA QUALE RISULTI CHE LA SENTENZA FU TRASMESSA AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE E DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - EQUIVALENZA ALL'AVVISO DI DEPOSITO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL PUBBLICO MINISTERO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA PER IL VISTO - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA CON UNA NOTA DALLA QUALE RISULTI CHE LA SENTENZA FU TRASMESSA AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE E DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - EQUIVALENZA ALL'AVVISO DI DEPOSITO.*
La trasmissione della sentenza al PM, prescritta per il normale controllo amministrativo dall'art 31 del RD 28 maggio 1931, n 603, non equivale, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione e per la presentazione dei motivi alla comunicazione del deposito della sentenza prescritta dall'art 151 cod proc pen, essendo detta comunicazione atto di notificazione formale che non ammette equipollenti. Soltanto nell'ipotesi in cui dalla nota di trasmissione al PM per il visto risulti in modo certo che la sentenza fu trasmessa anche al fine dell'eventuale impugnazione e della presentazione dei motivi, la notificazione dello avviso si rende superflua, essendo stato gia raggiunto lo scopo prefisso, ed in tal caso il termine per l'impugnazione e per la presentazione dei motivi decorre dalla data di trasmissione della sentenza.*
Riferimenti normativi: Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31, Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)