Sez. 5 - , Ordinanza n. 3598 del 12/02/2021 (Rv. 660657 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 - Presupposti - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti presso l’Inps - Necessità - Conseguenze - Perdita volontaria del requisito nel quinquennio dall’acquisto - Decadenza dal beneficio - Fattispecie.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, previsto dall'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito "istantaneo" (che deve ricorrere solo al momento dell'acquisto agevolato) ma - avuto riguardo al disposto dell'art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) - deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell'iscrizione per effetto di una condotta volontaria (nella specie, acquisizione dello "status" di pensionato, di per sé non incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto) comporta la perdita dell'agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall'acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall'art. 2, comma 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore "qualificante" della società agricola.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)