Sez. 2, Sentenza n. 42446 del 19/10/2012 Ud. (dep. 31/10/2012) Rv. 253648 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Introduzione nello Stato di prodotti con marchio contraffatto - Marchio non ancora registrato al momento dell'ordinazione della merce - Elemento soggettivo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
In tema di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, deve escludersi la consapevolezza dell'agente in ordine alla "esistenza del titolo di proprietà industriale", che costituisce un presupposto del reato, quando la merce sia stata ordinata in epoca precedente alla avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che ha rilievo, ai fini del difetto dell'elemento soggettivo, la presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull'identificazione del momento iniziale della tutela del marchio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)