Sez. 5, Sentenza n. 33287 del 21/04/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267703 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione mediante trasmissione televisiva diffusa in diretta sul territorio nazionale - Mancata attribuzione di un fatto determinato - Consumazione - Percezione del messaggio offensivo da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa - Competenza territoriale - Criteri di individuazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Il reato di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la possibile concorrenza di più giudici derivante dalla cognizione dell'informazione offensiva da parte di più persone può essere risolta mediante l'applicazione delle regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)