diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/87 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1987 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/872, in particolare l'arti- colo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo3, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole)4, n. 171/67/CEE (olio d'oliva)5, (CEE) n. 766/68 (zucchero)6, (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)7, (CEE) n. 885/68 (carni bovine)8, (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli)9, (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio)10, (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali)11, (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso)12, (CEE) n. 2768/75 (carni suine)13, (CEE) n. 2774/75 (uova)14, (CEE) n. 2779/75 (pollame)15, (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca)16, (CEE) n. 1431/76 (riso)17, (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli18, (CEE) n. 345/79 (vini)19,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune20, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/8721, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo22, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/8723, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli24, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/8325;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione26, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/871, che a suo tempo aveva sostituito il regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione2, stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che tuttavia le disposizioni di questo regolamento hanno subito svariate modifiche, in certi casi sostanziali; che, per ragioni di chiarezza e di efficienza sul piano amministrativo, è opportuno codificare la normativa applicabile in materia, apportandovi alcuni ritocchi ritenuti opportuni alla luce dell'esperienze acquisita;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell'esportazione; che, per determinare questo giorno, si deve trovare una soluzione economicamente idonea, la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza sempre più affermata nella Comunità, consistente nell'effettuare i controlli nei luoghi di produzione; che, di conseguenza, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con cui l'esportatore esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi; che, per evitarli, è opportuno subordinare, per dette esportazioni, il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest'ultimo mercato;

considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità o consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci3; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo, qualora si applichi il regime previsto dal titolo come modificato dal regolamento (CEE) n. 2823/87, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;

considerando che soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;

considerando che il tasso della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli;

considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali;

considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione;

considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;

considerando che gli esportatori possono essere dispensati dalla presentazione della prova di arrivo a destinazione dei prodotti agricoli, se non si supera un determinato importo della restituzione; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa nell'ambito della presentazione delle prove;

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80, sono ammessi al beneficio di detto regolamento i prodotti per i quali à stata fissata una restituzione pari o superiore a zero; che, per assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori della Comunità, nell'accertare se sia o non sia stata fissata una restituzione pari o superiore a zero, non si devono prendere in considerazione gli importi compensativi monetari negativi; che, di conseguenza, sono ammessi al beneficio del suddetto regolamento anche i prodotti e le merci per i quali si applichi un importo compensativo monetario negativo d'importo superiore alla restituzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 565/80, il giorno in cui i prodotti di base sono sottoposti a controllo doganale condiziona il tasso della restituzione o, qualora questa sia fissata in anticipo, le sue eventuali modifiche; che occorre determinare tale giorno nonché quello che condiziona il tasso della restituzione e le sue eventuali modifiche per i prodotti o le merci sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca; che le date in causa devono essere determinate in modo da tener conto delle esigenze economiche e garantire parità di trattamento agli esportatori degli Stati membri;

considerando che, conseguentemente, è opportuno che le date di cui sopra corrispondano al giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione e, se del caso, degli importi compensativi;

considerando che deve essere costituita una cauzione onde garantire il rimborso dell'importo versato qualora non ricorrano i presupposti per la concessione della restituzione; che gli importi compensativi monetari negativi devono essere detratti dalle restituzioni; che, ove non venga riconosciuto il diritto alla restituzione, può essere esgibile il pagamento degli importi compensativi negativi; che occorre garantire la riscossione di tali importi;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, il regime degli importi compensativi monetari positivi produce effetti analoghi al regime delle restituzioni; che il pagamento anticipato degli importi positivi deve essere effettuato secondo le stesse modalità e condizioni valide per le restituzioni; che il pagamento anticipato delle restituzioni è produttivo di effetti limitatamente al periodo di validità del titolo d'esportazione; che, per assicurare parità di trattamento a tutti gli Stati membri, gli importi compensativi monetari positivi dovrebbero essere pagati anticipatamente soltanto qualora venissero concessi in aggiunta ad una restituzione;

considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma rimborsata deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non deve essere rimborsato;

considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;

considerando che in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che è tuttavia auspicabile temperare la normativa vigente; che occorre, a tal fine, adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/872;

considerando che, determinate destinazioni possono essere assimilate ad esportazioni fuori della Comunità; che i prodotti e le merci immagazzinati nei depositi di approvvigionamento devono pertanto essere successivamente consegnati a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti della restituzione, l'immagazzinamento in tali depositi non può essere assimilato a un'esportazione definitiva;

considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non hanno alcun effetto sulla restituzione da applicare;

considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di 60 giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di respettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;

considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;

considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio3 prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

considerando che si può autorizzare un sistema di equivalenza anche per il regime del pagamento delle restituzioni prima della trasformazione, data l'analogia dei due sistemi;

considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;

considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/875, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;

considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso della restituzione;

considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per il loro approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali;

considerando che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;

considerando che il commercio relativo all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione;

considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;

considerando che, per mantenere la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si dovrebbe praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime isolate costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione d'elaborare misure di controllo adeguate, appare opportuno praticare per tali consegne il tasso di restituzione applicabile agli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che il limite delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia, a seconda degli Stati membri, si ravvisa alle piattaforme di cui sopra, qualora distino più di 3 miglia dalle coste;

considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità competente; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione applicabile per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a secondo del tipo di consegna;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie1 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, che verrà presa in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; chè pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;

considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare misure specifiche per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche;

considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;

considerando che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, può darsi che l'esemplare di controllo non possa essere presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato monetario e ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

TITOLO 1 PORTATA DEL REGOLAMENTO

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, in appresso denominate restituzioni, istituito o previsto dagli articoli seguenti:

-articoli 20 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE (materie grasse),

-articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),

-articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio),

-articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero ed isoglucosio),

-articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (pro- dotti della pesca),

-articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

Art. 2

1.

Ai fini del presente regolamento s'intende per: a)prodotti:

i(i)i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e (ii)i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio1;

b)dazi all'importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e le altre tasse all'importazione previste nel quadro della politica agricoula comune o in quello dei regimi specifici degli scambi applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

c)Stato membro d'esportazione: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

2.

Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate in base a gara sono restituzioni fissate in anticipo.

TILOLO 2 ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI CAPITOLO 1 DIRITTO ALLA RESTITUZIONE Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 3

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2.

La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina:

a)il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

b)gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione d'esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

5.

Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

a)la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;

b)la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

c)qualora risulti necessario per il calcolo della restitu- zione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.

Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d'esportazione, quest'ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura Codice restituzione.

6. Al momento dell'accettazione o dell'intervento dell'atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

Art. 4

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), sono considerati aver lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.

La congelazione dei prodotti o della merci non pregiudica la conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura combinata o della sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo.

In caso di ricondizionamento, nell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 vengono apposte le annotazioni del caso.

4. Qualora non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato, su richiesta dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria, in relazione alla circostanza addotta, dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione.

Art. 5

1.

Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione:

a)allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o b)allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione d'esporta- zione.

Tuttavia dei termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 47.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18.

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione.

2.

Se i dazi all'importazione vengono calcolati interamente o in parte secondo una base ad valorem, la Commissione determina, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, i casi in cui il paragrafo 1, lettera b), è effettivamente applicabile.

Ove sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, la Commissione può chiedere agli Stati membri di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.

Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate:

-in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell'articolo 20;

-in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale.

Art. 6

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle recanti i numeri 33, 103, 104 ed eventualmente 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

Art. 7

1. Se nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi previsti al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere avviato ad una stazione di destinazione o per essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 6.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori.

3.

L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

-che la restituzione già pagata è stata rimborsata,

oppure -che i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perchè essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini prescritti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4.

Qualora un prodotto per il quale sia stata accettata la dichiarazione d'esportazione in uno Stato membro e che circoli in regime di transito comunitario esterno, venga assoggettato in un altro Stato membro ad uno dei regimi previsti al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere avviato ad una stazione di destinazione o essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è assoggettato ad uno dei regimi suddetti appone un'annotazione nella rubrica Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 6 e compila la rubrica Osservazioni con una delle seguenti diciture: -Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes: -Documento de transporte:

tipo:.

número:.

-Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:. -Udgang af Faellesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane/store containere: -Transportdokument:

type:.

nummer:.

-Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det paagaeldende transportfirma:. -Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern: -Befoerderungspapier:

Art:.

Nummer:.

-Zeitpunkt der Annahme zur Befoerderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Befoerderungsunternehmen:. -¸îïaeïò áðue ôï ôaaëùíaaéáêue Ýaeáoeïò ôçò Êïéíueôçôáò õðue ôï áðëïðïéçìÝíï êáèaaóôþò ôçò êïéíïôéêÞò aeéáìaaôáêueìéóçò ìaa óéaeçñueaeñïìï Þ ìaaãUEëá aaìðïñaaõìáôïêéâþôéá: -ssAAããñáoeï ìaaôáoeïñUEò:

ôýðïò:.

áñéè.:.

-Çìaañïìçíssá áðïaeï÷Þò ãéá ìaaôáoeïñUE áðue ôç óéaeçñïaeñïìéêÞ áñ÷Þ Þ ôçí aaíaeéáoeaañueìaaíç aaôáéñaassá ìaaôáoeïñUEò:. -Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers: -Transport document:

type:.

number:.

-Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:. -Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs: -Document de transport:

espèce:.

numéro:.

-Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:. -Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori: -Documento di trasporto:

tipo:.

numero:. -Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

. -Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers: -Vervoerdocument:

type:.

nummer:.

-Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:. -Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores: -Documento de transporte:

tipo:.

número:.

-Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:.

In caso di modifica del contratto di trasporto che abbia per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per mutatis mutandis.

Art. 8

1.

La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, anche se i relativi imballaggi non rispondono a tali requisiti.

Tuttavia, per i prodotti che sono stati oggetto di scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione anteriore all'adesione di detto Stato membro, la restituzione è concessa soltanto se è stato riscosso l'importo compensativo adesione eventualmente applicabile a tali prodotti nello Stato membro d'esportazione.

2.

All'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta rispondono ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una delle dette situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

3.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni applicabili per:

-i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80;

-gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi della voce n. 1701 della nomenclatura combinata, il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 della nomenclatura combinata, l'isoglucosio della sottovoce 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 della nomenclatura combinata e gli sciroppi di barbabietola e di canna de zucchero della sottovoce 1702 60 90, 1702 90 90 della nomenclatura combinata incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, para- grafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86;

-i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, nonché dello zucchero esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 0402 10 91 a 99, 0402 29, 0402 99, da 0403 10 31 a 39, da 0403 90 31 a 39, da 0403 90 61 a 69, 0404 10 19 e 99, da 0404 90 51 a 99 della nomenclatura combinata;

-i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75;

-i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati all'arti- colo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Art. 9

1.

Il tasso della restituzione applicabile ai miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello applicabile:

a)per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;

b)per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto ad una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili ai miscugli per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Art. 10

1. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla conformemente alle regole comunitarie in vigore.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde ad una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 326/71, l'esportatore è tenuto a dichiarare che il tabacco proviene dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nel modo in cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione d'esportazione

Art. 11

La restituzione può non essere versata se il suo importo, per ogni domanda relativa ad una o più dichiarazioni d'esportazione, è inferiore o uguale a 25 ECU.

Art. 12

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti del tasso della restituzione si applicano soltanto ai prodotti per i quali tale tasso è stato fissato mediante una cifra uguale o superiore a zero.

Art. 13

Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all'alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.

Art. 14

1. Per le esportazioni oggetto di un prelievo o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante gara non viene concessa alcuna restituzione.

2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in causa.

Art. 15

Non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e suscettibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio1. Sezione 2:

Restituzione differenziata

Art. 16

1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli arti- coli 17 e 18.

2. Se, il giorno della fissazione anticipata della restitu- zione è applicabile un unico tasso di restituzione per tutte le destinazioni e se esiste una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione, se il tasso della restituzione in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data dell'accettazione suddetta.

Art. 17

1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni contemplate all'articolo 47.

2.

Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione. Tuttavia:

-le manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti come tali di cui all'articolo 28, para- grafo 4, possono essere effettuate se, nell'elenco delle restituzioni, il prodotto importato nel paese terzo non rientra in un'altra sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni per la quale è stato fissato un tasso di restituzione diverso da quello del prodotto esportato;

-un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasforma- zione stessa sono stati importati.

3. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.

Art. 18

1.

La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita:

o a)dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri,

b)dalla presentazione del certificato di sdoganamento compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell'allegato II; questo modulo deve essere in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato,

c)dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo.

2.

Tuttavia, se nessuno dei documenti di cui al para- grafo 1 può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se i documenti stessi sono considerati insufficienti, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti:

a)copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;

b)attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno Stato membro stabilito nel paese di destinazione o competente per tale paese, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dallo Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

d)documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato III, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;

e)attestato di presa in consegna rilasciato da un orga- nismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;

f)attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale, in caso di operazioni di aiuto alimentare;

g)attestato di presa in consegna rilasciato da un orga- nismo di un paese terzo le cui gare possono essere accettate per l'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione1 in caso di acquisto da parte di tale organismo.

3. Inoltre, l'esportatore è tenuto a presentare in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

Art. 19

1.

Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 18, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a:

a)1 000 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1, para- grafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE;

b)1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo;

c)5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione.

Art. 20

1.

In deroga all'articolo 16 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.

Se l'importo da pagare non supera i 1 000 ECU, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in causa, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

2.

La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata: a)in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione:

in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi; b)in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria:

in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi; se del caso, questo tasso è adattato il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione; c)in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria:

-in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera a),

-in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera b),

purché per i prodotti in causa, tali tassi siano validi per tutti i paesi terzi il giorno di accettazione della dichiara- zione d'esportazione e il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata.

3. Se il tasso di una restituzione è stato fissato mediante gara e tale gara prevede una clausola di destinazione obbligatoria, la non fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per questa destinazione obbligatoria, il giorno di presentazione della domanda di titolo e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del tasso più basso della restituzione.

Art. 21

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.

2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante da quanto disposto all'articolo 20.

3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su richiesta dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente al disposto degli arti- coli 17 e 18.

4.

Qualora, in caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione sia stata fissata in anticipo, quella applicabile viene calcolata considerando che l'esportatore abbia fissato in anticipo la restituzione per la destinazione effettiva, sempreché:

-alla data della domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione obbligatoria fosse stato possibile presentare una domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione effettiva;

-il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione che sarebbe stato rilasciato per la destinazione effettiva fosse stato valido il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, para- grafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Qualora non sussistono le condizioni di cui al primo comma, la restituzione applicabile è calcolata in base al tasso valido per la destinazione effettiva il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione. Tuttavia, se la restituzione calcolata a norma del presente comma è superiore a quella calcolata a norma del comma precedente, si applica quest'ultima.

5.

Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 18, la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nel quadro della gara menzionata nel titolo.

CAPITOLO 2 ANTICIPI DELLA RESTITUZIONE NEL CASO DI ESPORTAZIONE DIRETTA