Sez. 1, Sentenza n. 7412 del 02/02/2006 Cc. (dep. 01/03/2006) Rv. 234076 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI | Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Norme del processo di cognizione - Applicazione - Sussistenza - Elezione di domicilio fatta nella fase di cognizione - Efficacia nella successiva fase dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI
In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato. (In motivazione la Corte, nell'annullare la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto la validità del titolo esecutivo, ha osservato che l'elezione di domicilio fatta in sede di cognizione non poteva avere più alcuna efficacia nella successiva fase dell'esecuzione, ragion per cui, una volta che dagli atti risultava l'effettiva residenza all'estero del condannato, non si sarebbe potuto dichiarare la sua irreperibilità, dopo che era stata accertata soltanto la sua assenza dal territorio nazionale, dovendosi, invece, in analogia a quanto previsto per l'imputato dall'art. 169 cod. proc. pen., inviare al medesimo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'Autorità che curava l'esecuzione, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)