Sez. L, Sentenza n. 2041 del 23/02/2000 (Rv. 534271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Tutela dei dipendenti delle imprese del Mezzogiorno - Normativa ex art. 1 D.L. n. 291 del 1977 - Cessazione dei rapporti di lavoro fra le imprese in crisi e i lavoratori posti in c.i.g.s. e non passati alle dipendenze d'altre imprese - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La normativa dell'art. 1 D.L. 10 giugno 1977, n. 291 (convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501) e successive modificazioni, nel testo sostituito dall'art. 6, D.L. 13 dicembre 1978, n. 795 (convertito, con modifiche, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36), con cui il legislatore persegue la finalità della tutela dei dipendenti delle imprese del mezzogiorno rimaste inattive per il completamento di grandi opere realizzate con finanziamenti pubblici, coordinando il sistema della mobilità con quello della cigs, non comporta la cessazione dei rapporti di lavoro fra le imprese in crisi e i lavoratori posti in cigs e non passati alle dipendenze di altre imprese nel corso o al termine del trattamento di cassa integrazione, ma i rapporti rimangono in uno stato di quiescenza, che è superato soltanto dalla ripresa dell'attività lavorativa ovvero dalla definitiva estinzione dei rapporti stessi per una delle cause previste dalla legge. Nè il passaggio dei lavoratori in cassa integrazione alle dipendenze di un datore di lavoro di altro settore produttivo, per il quale non vi sia dichiarazione di crisi, giustifica la revoca da parte dell'Inps "ante tempus" del beneficio dell'integrazione salariale.
Riferimenti normativi: Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Decreto Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Legge 13/12/1978 num. 795 art. 5, Decreto Legge 09/02/1979 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)