Sez. L - , Sentenza n. 9161 del 10/04/2017 (Rv. 644027 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale dirigente sanitario - Equiparazione della retribuzione di posizione del dirigente di ex IX livello a quella del dirigente di ex X livello - Art. 3 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 area dirigenza medico-veterinaria - Rilevanza della sola anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni nell'ambito del comparto sanità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di trattamento economico del personale dirigente sanitario, ai fini dell'equiparazione della retribuzione di posizione del dirigente di ex IX livello a quella di dirigente di ex X livello, l'anzianità da prendere in considerazione deve essere quella maturata nello svolgimento delle funzioni all’interno del comparto sanità, ai sensi dell'art. 3 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria, parte economica per il biennio 2000-2001.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)