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Sez. 2, Sentenza n. 2875 del 29/03/1996 (Rv. 496671 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Luogo di apertura della successione - Individuazioni - Criteri.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496671-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ex art. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ. con riferimento al luogo di apertura della successione, in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del "de cuius" in detto luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)