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Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 11/03/2010 (Rv. 611952 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Artt.35 e 36 del d.P.R. n.1063 del 1962 - Disciplina - Compiutezza - Specialità - Prevalenza sulla disciplina generale dettata dal codice civile - Conseguenze - Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma capitale "oltre interessi come richiesti" - Interpretazione.
Stato
decisa il 2010-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611952-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, le disposizioni degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, nel testo modificato dall'art.4, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n.741, prevedendo parametri, entità e decorrenza degli interessi a seconda dei ritardi dell'Amministrazione nell'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore e assicurando a quest'ultimo un ristoro correlato al costo del denaro, sono da considerarsi compiute rispetto alla materia disciplinata e speciali, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale dettata dal codice civile nella stessa materia; pertanto, nel caso in cui il pagamento sia stato disposto con un decreto ingiuntivo recante la condanna della Amministrazione a corrispondere una somma capitale, "oltre interessi come richiesti", quest'ultima espressione deve intendersi comprensiva di tutti gli interessi da ritardo di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 36 citati, fatti valere con la domanda d'ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)