Sez. 6, Sentenza n. 30104 del 11/07/2012 Cc. (dep. 23/07/2012) Rv. 253256 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia alla prescrizione - Revoca - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La rinuncia alla prescrizione è revocabile, a condizione che la dichiarazione che la contiene non abbia già prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda" e fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima. (Fattispecie di rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e di revoca intervenuta, per la S. C., legittimamente, prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del Gup).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)