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Sez. 1, Sentenza n. 488 del 14/01/2015 (Rv. 634226 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE | Cassazione con rinvio della sentenza non definitiva - Conseguenze - Perdita della "potestas iudicandi" del giudice d'appello - Inesistenza per abnormità della sentenza definitiva - Rimedi - Impugnazione ordinaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634226-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE

La cassazione con rinvio della sentenza non definitiva, con cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, determina l'inefficacia sopravvenuta dell'attività istruttoria svolta e la cessazione della "potestas iudicandi" del giudice d'appello, sicché la sentenza definitiva successivamente emessa è affetta da inesistenza per abnormità, che pur potendo essere denunciata in ogni momento con una azione di accertamento, può essere fatta valere anche con i mezzi ordinari di impugnazione, per l'interesse concorrente della parte e del sistema ad espellere dall'ordinamento un provvedimento abnorme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)