Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Testo in vigore al
Art. 12
1. Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unita';
b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unita';
c) e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.
Art. 13
1. I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
3. Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
a) su domanda;
b) in seguito ad avanzamento;
c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita' prevista dalla legge;
d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
4. I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
5. Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
Art. 14
1. Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta':
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo, alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;7
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
2. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Art. 15
1. Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di idoneita'.
2. Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneita' provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 16
1. I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
2. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 17
1. A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il trasferimento di ruolo e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
3. Il magistrato trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed e' collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' nell'ultima qualifica gia' ricoperta.
Art. 18
1. Presso ogni tribunale amministrativo regionale e' costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:
a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
2. Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria puo' essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.
3. I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sara' istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.
Titolo III. Norme di procedura
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 21-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 23-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 29
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Art. 30
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