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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 luglio 1987, causa 420/85

Decisione
decisa il 1987-07-07
ECLI
ECLI:EU:C:1987:333

Epigrafe

Sentenza della Corte 7 luglio 1987 Nella causa 420/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico G. Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal suo governo, nella persona del sig. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi presso il Ministero degli affari esteri, assistito dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaide, convenuta, causa avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE, in via principale, omettendo di attuare la direttiva 82/603 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri (GU L 247, pag. 6) e, in subordine, omettendo di informare la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla predetta direttiva, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco, O. Due, K. Bahlmann, R. Joliét e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici, avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: P. Heim vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 25 febbraio 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 marzo 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso, in via principale, a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile da detto trattato, non adottando, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/603 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri (GU L 247, pag. 6). In subordine, la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, omettendo di informarla dei provvedimenti adottati per conformarsi alla predetta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE.
punto 2
La direttiva 82/603 intende estendere il regime contemplato dalla direttiva 75/130 ai trasporti combinati strada/via navigabile fra Stati membri. Essa mira inoltre, alla riduzione o al rimborso delle tasse di circolazione per i veicoli impiegati in tutti i trasporti combinati. A tenore dell'art. 2 della direttiva 82/603, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a questi scopi anteriormente al 1° aprile 1983 e informarne la Commissione.
punto 3
Non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna informazione su detti provvedimenti, la Commissione, con lettera 30 gennaio 1984, lo invitava a presentare le proprie osservazioni. Poiché non le perveniva alcuna risposta, essa emetteva il 20 febbraio 1985, il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1° comma, del trattato. Essendo rimasto senza risposta anche detto parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 4
Per quanto attiene ai mezzi e agli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario per spiegare il ragionamento della Corte.
punto 5
Dinanzi alla Corte, il governo italiano ha sostenuto, senza essere contraddetto dalla Commissione, che, tenuto conto della mancanza di qualsiasi sistema di vie navigabili fluviali o lacustri fra l'Italia e gli altri Stati membri, la direttiva 82/603 non richiede attuazione in Italia per quanto riguarda l'estensione del regime di cui trattasi ai trasporti combinati strada/via navigabile.
punto 6
Inoltre secondo il governo italiano nella legislazione italiana vi sono già le necessarie disposizioni per la riduzione o il rimborso delle tasse di circolazione, ad eccezione dei casi in cui la motrice stessa, e non solo il rimorchio, sia caricata sul treno. Orbene, questo sistema di trasporto combinato, benché funzioni su talune linee ferroviarie dell'Italia settentrionale, sarebbe utilizzato solo in misura molto marginale dai vettori italiani.
punto 7
A questo proposito, si deve rilevare che il dato di fatto invocato dal governo italiano non può far venire meno l'inadempimento addebitato. Come ha sottolineato la Commissione, con la direttiva di cui trattasi si mira ad incentivare i trasporti combinati, inclusi quelli che comprendono tanto la motrice quanto il rimorchio. Pertanto anche per le motrici effettivamente impiegate secondo il predetto sistema devono essere prescritti la riduzione o il rimborso delle tasse di circolazione, sebbene tale sistema di trasporto riguardi solo un esiguo numero di linee.
punto 8
Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE, omettendo di prescrivere, entro il termine stabilito dalla direttiva 82/603 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri, la riduzione o il rimborso delle tasse di circolazione imposte per le motrici impiegate nei trasporti combinati in cui non solo il rimorchio, ma anche la motrice stessa è caricata sul treno.
punto 9
Essendo stato pertanto accertato l'inadempimento della direttiva, non si deve esaminare la domanda presentata in subordine.

Sentenza › Sulle spese

punto 10
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta sostanzialmente soccombente e pertanto le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE, omettendo di prescrivere, entro il termine stabilito dalla direttiva 82/603 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica la direttiva 75/130 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri, la riduzione o il rimborso delle tasse di circolazione imposte per le motrici impiegate nei trasporti combinati in cui non solo il rimorchio, ma anche la motrice stessa è caricata sul treno. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Schockweiler Bosco Due Bahlmann Joliet Rodríguez Iglesias Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 luglio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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