diritto.io

Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Titolo VI. Guida dei veicoli e condotta degli animali

Art. 79 Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

  1. a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

  2. b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

  3. c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

  4. d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

  5. e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

  6. f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

  7. g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

2. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

3. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:

  1. a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;

  2. b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
    Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

4. Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:

  1. a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

  2. b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone.

5. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

6. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.

7. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.

8. Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila.

Art. 80 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli

1. Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente.

2. La patente puo' abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

  1. A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

  2. B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purche' il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

  3. C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

  4. D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

  5. E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purche' il conducente sia gia' abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

  6. F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita'.

3. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

4. I mutilati e minorati fisici per i quali e' necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora pero' non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

5. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.

6. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

7. Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.

8. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente.

9. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni,
comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

14. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

15. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

16. Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia e' soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000.

17. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

18. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 80-bis Confisca e sequestro del veicolo

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

2. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale.

Art. 80-ter Pena accessoria

1. Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale.

Art. 81 Requisiti fisici e psichici per la patente di guida

1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

2. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici.

3. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

  1. a) dei mutilati e minorati fisici;

  2. b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

  3. c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

  4. d) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

4. Avverso il giudizio della commissione medico provinciale e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato.

5. Di tale parere il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91.

6. Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:

  1. a) i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;

  2. b) le modalita' di rilascio e i modelli dei certificati medici;

  3. c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A, B ed F o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;

  4. d) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche provinciali.

Art. 82 Requisiti morali per la patente di guida

1. Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. La patente puo' essere negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge.

3. Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente.

4. Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

Art. 83 Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria A - ovvero l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli, ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli della categoria per la quale e' stata chiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo.

3. Le esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati.

4. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.

5. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono.

6. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 84 Scuole per conducenti di veicoli a motore

1. Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza.

2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a chi possiede adeguata capacita' finanziaria.

3. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

4. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge.

5. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

6. I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti.

7. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

  1. a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente;

  2. b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non siano pina ritenuti idonei dall'Amministrazione;

  3. c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
    dall'Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione e' revocata quando:

  4. a) siano venuti meno la capacita' finanziaria o i requisiti morali del titolare;

  5. b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;

  6. c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione.

8. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneita' del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata, dei corsi.

9. Chiunque gestisce mia scuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Art. 85 Esame di idoneita

1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere:

  1. a) per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

  2. b) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D ed F:

    1. 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

    2. 2) conoscenza, generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra;

    3. 3) abilita' alla guida;

  3. c) per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria E e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria:

    1. 1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

    2. 2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

    3. 3) abilita' alla guida.

2. L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti a in tecnico dell'ispettorato della motorizzazione civile quello previsto dalle lettere b) e c) e' sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato medesimo; all'esame previsto dalla lettera b), numeri 1) e 2), per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B e C, interviene un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia.

3. L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti si svolge presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle lettere b) e c), numeri 1) e 2), assiste il direttore o un insegnante della medesima.

4. L'esame previsto dalle lettere b) e c) non puo' essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo.

5. Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A.

6. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

7. Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.

Art. 86 Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria B.

2. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita', che possono essere guidati con la patente di categoria F.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80.

Art. 87 Validita' della patente di guida

1. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico e' valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli.

2. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C e D e' valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'art. 80.

3. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa.

4. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62
Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria, in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

6. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62
Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000.

Art. 88 Durata e conferma della validita' dalla patente di guida

1. Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni.

2. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni.

3. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni.

4. L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici.

5. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

6. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.

Art. 89 Revisione della patente di guida

1. I Prefetti e gli Ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.

Art. 90 Possesso del documento necessario per la guida

1. Il conducente di ciclomotori deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'.

2. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 91 Sospensione e revoca della patente di guida

1. La patente di guida e' sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89.

2. La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da fino a tre mesi quando il titolare sia incorso in piu' violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

  1. a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocita', salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;

  2. b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

  3. c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

  4. d) divieto di sorpasso a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita';

  5. e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

  6. f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

  7. g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

  8. h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;

  9. i) divieto di circolare contromano in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilita'.

4. Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi.

5. La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto, quando il titolare sia sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia adibito ad uso pubblico, o che sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione.

6. La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

7. Il provvedimento di sospensione della patente e' comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'autorita' giudiziaria inquirente.

8. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa.

9. Nel caso di condanna l'autorita' giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravita', la revoca.

10. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente.

11. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreche' essa non sia stata disposta per altra causa.

12. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile.

13. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

14. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti puo' essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89.

15. La sospensione e' annotata sulla patente.

16. La patente e' revocata dal Prefetto:

  1. 1) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

  2. 2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora; trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;

  3. 3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'art. 89, risulti non piu' idoneo.

17. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da' notizia al Prefetto.

18. Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

Art. 92 Schedario dei titolari di patenti di guida

1. Presso ogni Ispettorato della motorizzazione civile e' istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida.

2. Nello schedario sono annotati:

  1. a) le violazioni delle norme di comportamento indicate nell'art. 91, comma terzo;

  2. b) gli investimenti indicati nell'art. 91, comma quinto;

  3. c) i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca delle patenti.

3. Dei provvedimenti adottati sara' data notizia al Ministero dei lavori pubblici.

Titolo VII. Disposizioni speciali

Art. 93 Agenti diplomatici esteri

1. Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione, assegnando una speciale targa di riconoscimento.

2. Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero dei trasporti, che ne informa il Ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al capo della Missione.

3. Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocita'.

Art. 94 Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

1. Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento.

2. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione ai loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II; del titolo IV e del titolo V, capo I, delle presenti norme.

3. Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita', e ai rilascio della, patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo.

4. Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato.

7. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il Ministero dei trasporti.

Art. 95 Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base ai certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

Art. 96 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in Italia,
qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 97 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.