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Sez. L, Sentenza n. 19182 del 19/08/2013 (Rv. 628336 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI | Decorrenza - Data della notificazione a richiesta della parte - Fondamento - Data della comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Modalità della comunicazione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2013-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628336-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - TERMINI

In materia di impugnazioni, atteso che l'art. 326, comma primo, cod. proc. civ. è norma di portata generale, applicabile oltre che alle sentenze anche al lodo arbitrale, sia esso rituale o irrituale, il termine per proporre impugnazione avverso lodo arbitrale irrituale decorre dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione a richiesta di parte - in quanto atto idoneo ad esprimere la volontà della parte di porre fine alla fase arbitrale e di fare decorrere i termini per l'impugnazione sia nei confronti del notificando che per la stessa parte notificante - e non dal giorno della comunicazione integrale del lodo a cura della cancelleria, nemmeno se questa sia effettuata mediante ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)