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Sez. L, Sentenza n. 3027 del 11/02/2014 (Rv. 630468 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Riduzione alla metà - Condizioni - Accordo di stabilizzazione stipulato alla data di cessazione del rapporto - Possibilità concreta per il lavoratore di aderirvi - Necessità.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630468-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di contratto a tempo determinato, la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in dipendenza della applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 6 della legge 183 cit., deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è subordinata all'effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla semplice stipula, in assoluto, da parte del datore di lavoro, di accordi di stabilizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)