Sez. 2, Sentenza n. 3337 del 16/01/1973 Ud. (dep. 03/05/1973) Rv. 123999 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - IRROGAZIONE DI PENA DI POCO SUPERIORE AL MINIMO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - IRROGAZIONE DI PENA DI POCO SUPERIORE AL MINIMO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'Obbligo della motivazione circa l'entita della pena base, il giudice del merito, qualora la pena inflitta non si discosti di molto dal minimo edittale, non e tenuto a tener conto distintamente di tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen, ma e sufficiente anche un generico richiamo a tali elementi, e la considerazione che la pena in concreto determinata appare congrua, in relazione all'esposizione dei fatti contenuti nella sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)