Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari
Testo in vigore al
Art. 6 Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15
1. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette;20b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido
permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.28
Art. 7 Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80
1. Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:
a) i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente ai lavoro ai sensi dell'art. 19;
b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette;20
c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.
2. Se piu' figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di eta'.
Art. 8 Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307
1. Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purche' il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.32
Art. 9 Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391
1. I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori.20
Art. 10 Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
1. Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Art. 11 Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 8, 10, 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369
1. Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
2. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Art. 12 Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
2. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.
3. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.
4. Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie.
Art. 13 Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.
Art. 14 Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.
2. Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella piu' favorevole al lavoratore.
3. Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi predetti.
Art. 15 Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
2. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.
Art. 16 Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.
2. Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo.
3. I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu' favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
4. Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 17 Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391.
2. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
3. Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 18 Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048
1. In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Art. 19 Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
1. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
2. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.
Art. 20 Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
2. Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
3. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 21 Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.
Art. 22 Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Art. 23 Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
2. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
3. La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Art. 24 Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 25 Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.
Capo II. Dei contributi
Art. 26 Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278
1. Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
2. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano Gli assegni a norma dell'articolo 2.