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Sez. 1, Sentenza n. 5160 del 23/02/1972 Ud. (dep. 25/07/1972) Rv. 121667 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA - DIVIETO DI DETENZIONE ED USO DI APPARECCHI AUTOMATICI DA GIUOCO - CARATTERE ASSOLUTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONFISCA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO.*
Stato
decisa il 1972-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121667-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA - DIVIETO DI DETENZIONE ED USO DI APPARECCHI AUTOMATICI DA GIUOCO - CARATTERE ASSOLUTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONFISCA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO.*

L'uso degli apparecchi automatici da giuoco, secondo i dati emergenti dalla comune esperienza, viene di regola effettuato nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, onde deve ritenersi che tale sia l'uso normale, mentre la possibilita di uso in abitazioni private e del tutto marginale. Pertanto il divieto di detenzione ed uso stabilito dall'art 1 legge 20 maggio 1965, n 507, deve ritenersi assoluto onde, in caso di violazione, e obbligatoria la confisca dell'apparecchio.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1965 num. 507 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)