Sez. 1, Sentenza n. 5160 del 23/02/1972 Ud. (dep. 25/07/1972) Rv. 121667 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA - DIVIETO DI DETENZIONE ED USO DI APPARECCHI AUTOMATICI DA GIUOCO - CARATTERE ASSOLUTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONFISCA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO.*
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA - DIVIETO DI DETENZIONE ED USO DI APPARECCHI AUTOMATICI DA GIUOCO - CARATTERE ASSOLUTO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONFISCA OBBLIGATORIA DELL'APPARECCHIO.*
L'uso degli apparecchi automatici da giuoco, secondo i dati emergenti dalla comune esperienza, viene di regola effettuato nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, onde deve ritenersi che tale sia l'uso normale, mentre la possibilita di uso in abitazioni private e del tutto marginale. Pertanto il divieto di detenzione ed uso stabilito dall'art 1 legge 20 maggio 1965, n 507, deve ritenersi assoluto onde, in caso di violazione, e obbligatoria la confisca dell'apparecchio.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1965 num. 507 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)