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Sez. L, Sentenza n. 25823 del 05/12/2014 (Rv. 633475 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Trasformazione in s.p.a. - Effetti - Estinzione e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633475-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

La trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa costituzione di uno nuovo in luogo del precedente bensì una mera variazione della sua qualità giuridica con mantenimento della medesima identità soggettiva. Ne consegue che, in assenza di alterità soggettiva, non è configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., e l'art. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, nella parte in cui richiama l'art. 34 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora sostituito dall'art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), va inteso come una "fictio iuris" in funzione di garanzia dei diritti acquisiti dei dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 141 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)