Sez. 3, Sentenza n. 16618 del 25/03/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263582 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimenti del Tribunale della libertà - Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - Limiti della legittimazione ad impugnare - Violazione degli artt. 3 e 112 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, quando l'applicazione della misura sia stata richiesta da altro ufficio del Pubblico Ministero, in quanto è ragionevole che la legittimazione ad impugnare sia riconosciuta all'ufficio richiedente, né risultano insuperabili eventuali problemi pratici di coordinamento tra diversi organi del P.M.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)