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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021 (Rv. 660703 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Lavori pubblici – Disciplina ex l. n. 109 del 1994 - Atti progettuali della gara - Relazione geologica – Necessità - Mancata acquisizione – Conseguenze - Risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660703-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE

In tema di lavori pubblici, la l. n. 109 del 1994 e il d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili "ratione temporis", prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara; in assenza di essa, tuttavia, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, l'impresa appaltatrice non può agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c. facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente fase di gara, poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1453, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 26, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 27, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 37, DM Lavori pubblici 11/03/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)