Sez. 5, Sentenza n. 23627 del 19/02/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273280 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Obbligo di soggiorno - Nozione di residenza o dimora abituale.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ai fini della individuazione del luogo di esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la legge, nell'indicare la residenza o la dimora abituale, non intende riferirsi alla residenza anagrafica - la quale costituisce soltanto un indizio della residenza effettiva (art. 43 cod. civ.) - bensì al luogo in cui si trovano le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona. (In motivazione, la Corte ha precisato che le allegazioni della parte circa la sua effettiva residenza o dimora abituale, possono essere superate attraverso la dimostrazione, ancorata a dati obiettivi, della fittizietà delle stesse, ma non è consentito al giudicante inibire la permanenza del prevenuto nel luogo in cui risiede e lavora in ragione della pregressa attività delittuosa ivi svolta).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)