Sez. 1, Sentenza n. 28660 del 27/12/2013 (Rv. 629222 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Arbitrato - Violazione del contraddittorio - Vizio formale - Esclusione - Concreta violazione del diritto di difesa - Necessità - Accertamento - Contenuto - Fattispecie in tema di "foglio conclusioni".
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale una delle parti sosteneva che l'altra avesse modificato le proprie domande nel "foglio conclusioni" introducendo nuovi temi, i quali, invece, erano stati ampiamente discussi davanti agli arbitri).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Legge 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)