Sez. 1, Sentenza n. 13235 del 10/02/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174394 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - EFFICACIA DELLA DECISIONE RESA SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - EFFICACIA DELLA DECISIONE RESA SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE.*
Nel nostro ordinamento la sentenza penale non esercita alcun effetto vincolante negli altri procedimenti penali - e ciò persino nell'ipotesi di imputazione per calunnia susseguente a proscioglimento con la più ampia formula liberatoria - ed il legislatore, all'art. 18 cod. proc. pen., lungi dal prevedere che la decisione resa sulla questione "pregiudiziale" debba spiegare "autorità di cosa giudicata" nel procedimento "pregiudicato" (come giustamente prevede l'art. 21, commi primo e secondo, in relazione alle questioni "pregiudiziali" in senso proprio e tecnico previste agli artt. 19 e 20 dello stesso codice) si è limitato ad imporre al giudice di quest'ultimo procedimento l'Obbligo di rinviare lo stesso ogni qual volta vi sia "tra i due giudizi un rapporto di dipendenza", come dice lo stesso tenore letterale della disposizione e come tenne testualmente a precisare nella sua relazione al re il guardasigilli dell'epoca, proprio per eliminare le incertezze cui la formula di "essenziale influenza", adottata nel progetto, avrebbe potuto dar luogo (relazione, punto 9). (Conf mass n 169967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)