Sez. 6, Sentenza n. 15789 del 08/03/2005 Ud. (dep. 27/04/2005) Rv. 232260 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE | Qualità di testimone da parte del subornato - Permanenza fino all'esaurimento del processo - Fattispecie relativa a già avvenuta audizione da parte del pubblico ministero.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE
Il delitto di subornazione, per la cui configurabilità é richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era già stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 bis, Cod. Pen. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)