Sez. 1, Sentenza n. 2283 del 09/11/1970 (Rv. 348462 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE.*
L'art 38 RD 8 luglio 1937, n 1516, sulla Costituzione e il funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e indirette sugli affari, secondo cui l'ufficio che non intende accettare la decisione della commissione distrettuale puo impugnarla avanti la commissione provinciale, dando al contribuente, nei termini all'uopo stabiliti, comunicazione dell'appello e dei motivi su cui esso si fonda va interpretato con riferimento alla norma dell'art 342 cod proc civ e al principio correlativo che una rigorosa specificazione dei motivi non e necessaria quando il contenuto dell'atto di appello riveli chiaramente la volonta della parte di investire la pronunzia nella sua interezza.(nella specie e stato ritenuto sufficientemente specificato l'appello proposto dall'ufficio che aveva contestato l'inadeguatezza della stima accolta e chiesto che il valore del trasferimento fosse elevato a piu congrua misura). (Conf 2580'68, mass n 335049).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)