Sez. 1, Sentenza n. 6245 del 24/10/1983 (Rv. 431008 - 01)
TITOLI DI CREDITO - FEDE DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA GIRATA EX ART. 112 DEL R.D. N. 1736 DEL 1933 - ESERCIZIO DEI DIRITTI CAMBIARI DA PARTE DEL GIRANTE RIMASTO IN POSSESSO DEL TITOLO - AMMISSIBILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - FEDE DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - GIRATA - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELLA GIRATA EX ART. 112 DEL R.D. N. 1736 DEL 1933 - ESERCIZIO DEI DIRITTI CAMBIARI DA PARTE DEL GIRANTE RIMASTO IN POSSESSO DEL TITOLO - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio secondo cui il negozio modificativo di altro precedente fissa il regolamento negoziale secondo le modalità risultanti dalle clausole sostitutive di quelle modificate, per cui non deve tenersi conto soltanto della prima dichiarazione, si applica anche in tema di annullamento della girata apposta ad un titolo all'ordine, quale la fede di credito del Banco di Napoli. Pertanto, qualora il girante abbia annullato la girata con una delle formule previste dall'art. 112 R.d. n. 1736 del 1933 e sia rimasto in possesso del titolo, può nuovamente esercitare i diritti cambiari e, quindi, oltre a potere incassare personalmente il titolo, può nuovamente girarlo con nuove modalità sostitutive di quelle precedenti, con la conseguenza che, per giudicare della validità della girata così modificata, si deve avere riguardo alle nuove modalità fissate. (V 3529/82, mass n 421510; (V 154/81, mass n 410549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 108, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)