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Sez. L, Sentenza n. 1457 del 20/04/1977 (Rv. 385160 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'ATTORE PER UN RAPPORTO DI AGENZIA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELL'ECCEZIONE DI CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA NON CON L'ATTORE, MA CON UNA SOCIETA DI CAPITALI - RILEVANZA AI FINI DELLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385160-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'ATTORE PER UN RAPPORTO DI AGENZIA - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELL'ECCEZIONE DI CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA NON CON L'ATTORE, MA CON UNA SOCIETA DI CAPITALI - RILEVANZA AI FINI DELLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

La Competenza si determina con esclusivo riferimento al contenuto concreto della domanda, cosi come essa e stata prospettata al giudice adito, prescindendo sia da ogni indagine sulla sua fondatezza, sia dalle eccezioni dedotte dal convenuto, salvo che queste non vengano proposte come semplici mezzi di difesa, tendenti al rigetto della domanda, ma siano, invece, dirette, ampliando l'ambito della controversia, ad ottenere una pronunzia con efficacia di giudicato anche sull'oggetto dell'eccezione medesima. Pertanto, qualora l'attore abbia adito il pretore, quale giudice del lavoro, chiedendo la liquidazione dei compensi maturati a suo favore nel corso di un rapporto di Agenzia caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale, l'eccezione con la quale il convenuto si limiti a chiedere il rigetto della domanda, in quanto il rapporto di Agenzia sarebbe stato concluso non gia con l'attore, ma con una societa di capitali non incide sulla Competenza per materia del pretore, ma attiene esclusivamente al merito della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)