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Sez. 3, Sentenza n. 318 del 26/02/1965 (Rv. 310532 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO COLLETTIVO DI INTERESSI - ANNULLABILITA - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RAPPRESENTATO E DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - CONFLITTO D'INTERESSI - ESCLUSIONE - ALTERNATIVITA DELLE DUE IPOTESI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1965-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310532-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO COLLETTIVO DI INTERESSI - ANNULLABILITA - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RAPPRESENTATO E DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - CONFLITTO D'INTERESSI - ESCLUSIONE - ALTERNATIVITA DELLE DUE IPOTESI - SUFFICIENZA.*

Rientra nello schema del conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, previsto dall'art. 1394 cod.civ. come causa di annullabilita del negozio concluso dal rappresentante, la figura, prevista e disciplinata dal successivo art. 1395, del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, che e annullabile a richiesta del rappresentato, a meno che questi lo abbia specificamente autorizzato ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita del conflitto. Le due ipotesi (autorizzazione specifica e predeterminazione delle condizioni) sono previste in via alternativa, per cui e sufficiente che sussista l'una o l'altra di esse per escludere l'invalidita del contratto concluso dal rappresentante. (Cfr. 2179/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)