diritto.io

Guarentigie della Magistratura

Testo in vigore al

Capo IV. Del procedimento disciplinare.

Art. 27 Titolari dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare e' promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

Art. 28 Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale

1. Il procedimento disciplinare e' promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale e' in corso.

2. Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 dei presente decreto.

3. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

Art. 29 Effetti disciplinari dei giudicati penali

1. Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, e' destituito di diritto, e puo', con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

2. Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

3. In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

4. Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 30 Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare

1. All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, puo', sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

2. Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, puo' essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

3. In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale pero' deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

4. Il Tribunale disciplinare puo', anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

5. Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, e' ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed e' presentato a norma dell'art. 37.

Art. 31 Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale

1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui e' stato emesso contro di lui mandato e ordine di cattura.

2. Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in stato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

3. Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

4. Il Ministro per la grazia e giustizia puo' concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

5. In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

Art. 32 Istruttoria nel procedimento disciplinare

1. Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare.

2. Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

3. Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

4. Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, puo' richiedere un altro magistrato superiore in grado o piu' anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

5. I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

6. Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

Art. 33 Chiusura dell'istruzione

1. Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

2. Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

3. In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi debbono essere nuovamente sentiti.

4. Il decreto e' comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

Art. 34 Discussione nel giudizio disciplinare

1. Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra anelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.79

3. Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.

Art. 35 Sentenza disciplinare

1. Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

2. Se non e' raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, puo' essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

Art. 36 Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso

1. Quando l'incolpato e', con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non.

2. Percepiti.

Art. 37 Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari

1. Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

2. Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro e' di giorni venti dalla comunicazione.

3. Se l'incolpato non e' presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

4. La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato puo' essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro puo' essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

5. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. In ogni tempo puo' essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsita'.

7. Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non e' ammesso alcun altro gravame.

Art. 38 Disposizione speciale per gli uditori

1. Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal Precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore e' addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

2. Si applica il disposto dell'art. 4.

Titolo III. Disposizioni varie e transitorie

Art. 41 Promozioni al grado 3°

1. L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 42 Applicazione di magistrati inamovibili

1. Fino al 31 dicembre 1947 e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

2. Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, e' necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1916
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA