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Sez. 3, Sentenza n. 5920 del 29/11/1985 (Rv. 443085 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE - REQUISITI - RECESSO UNILATERALE DURANTE LE TRATTATIVE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443085-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE - REQUISITI - RECESSO UNILATERALE DURANTE LE TRATTATIVE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

L'Obbligo di comportarsi secondo buona fede, che deve presiedere il comportamento delle parti nel corso delle trattative (art. 1337 cod. civ.), si sostanzia soprattutto nel dovere di cooperazione e di informazione, al convergente fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed apprezzato in relazione alla concreta fattispecie, con la conseguenza che, nel caso di recesso di una delle parti dalle trattative, al fine della configurabilità di una sua responsabilità, è necessario valutare la posizione ed il comportamento di entrambe le parti onde determinare se il recesso si configuri come illecito abuso del recedente per averlo esercitato a causa di condizioni ostative alla stipula del contratto, già a lui note o dallo stesso conoscibili con la ordinaria diligenza, ovvero sia stato o meno determinato da comportamento della controparte derivandone, in siffatta evenienza, l'insussistenza della responsabilità precontrattuale del recedente. (V 1499/71, mass n 351839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)