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Sez. U, Ordinanza n. 652 del 12/10/1988 (Rv. 460104 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - QUESTIONI RELATIVE ALLA INFUNGIBILITÀ DELL'OBBLIGO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460104-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - QUESTIONI RELATIVE ALLA INFUNGIBILITÀ DELL'OBBLIGO - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

In relazione al procedimento promosso per la fissazione delle modalità di esecuzione di un Obbligo di fare (nella specie, reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, disposta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.), la questione della infungibilità di detto Obbligo attiene non alla giurisdizione, ma al merito, anche sotto il profilo dell'assoluta improponibilità della domanda, e, pertanto, non può essere sollevata con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (V 50/78, mass n 389343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)