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Sez. L, Sentenza n. 13144 del 06/12/1991 (Rv. 474927 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale | Diritto al riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive anche se non di domenica - Derogabilità per legge - Carattere esclusivo - Fattispecie relativa a previsione di un sistema di turni di lavoro articolato in otto settimane con quaranta ore settimanali, risolventesi in prestazioni di sei giorni consecutivi seguiti da due giorni di riposo.
Stato
decisa il 1991-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474927-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale

Il principio imperativo (art. 36 Cost. ed art. 2109 cod. civ.) della spettanza ai lavoratori subordinati di un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive (non necessariamente di domenica) può essere derogato non in virtù di disposizioni contrattuali (individuali o collettive) ma solo in virtù di una specifica disciplina legislativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto legittimo un sistema di turni di lavoro articolato in otto settimane, che, fermo in quaranta ore l'orario settimanale normale, si risolveva in una prestazione lavorativa di sei giorni consecutivi seguiti da due giorni di riposo, considerando, in particolare, irrilevante che l'aumento - nel rispetto del principio suddetto - dei giorni di riposo comportasse una riduzione dello straordinario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)