Sez. T, Ordinanza n. 10420 del 21/04/2025 (Rv. 674951-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Immobile concesso in locazione finanziaria - Soggetto passivo - Occupazione abusiva - Esenzione dall’imposta - Sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2024 - Condizioni e limiti - Denuncia all’autorità giudiziaria o azione giudiziaria penale - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva.
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)