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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 472 del 2000

Decisione
decisa il 2000-10-23, depositata il 2000-11-06
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:472
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25796

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale nei confronti di un parlamentare, per il reato di diffamazione
  • Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza
  • Conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma
  • Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso
  • Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo
  • Ammissibilità del conflitto
  • Comunicazione e notificazione conseguenti.
Leggi la massima
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 23 novembre 1999, ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Norme impugnate

  • deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999

Parametri

  • art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 23 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ricorso depositato il 4 aprile 2000 ed iscritto al n. 150 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso datato 21 marzo 2000, depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile successivo unitamente all'ordinanza del 18 febbraio 2000 con la quale si disponeva la sospensione della udienza preliminare per sollevare conflitto di attribuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del deputato Tiziana Maiolo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 23 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 90), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione); che nel ricorso per conflitto di attribuzione il giudice per le indagini preliminari, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguardi dichiarazioni prive di nesso con la funzione parlamentare e, dunque, menomi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.
punto 2
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta; che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati qualifica le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ricorrente; b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000. Il Presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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